STUDIO ANSALDI S.R.L.

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Spett.le Società

                                                                                             

                                                                                             

 

 

ALBA, lì 2 dicembre 2011

 

 

 

 

OGGETTO: Novità in materia di società non operative o di comodo.

 

Egregio Cliente,

una importante innovazione normativa in tema di società di comodo è contenuta nel D.L. 138/2011, che ha introdotto nuove ipotesi che fanno considerare la società “non operative”.

La norma, non distingue tra società di persone e società di capitali, per cui tutte le tipologie di contribuenti potenzialmente interessate dalla normativa sulle società di comodo sono assoggettabili alla sopra menzionata disposizione. Non sono interessate invece, le società cooperative, mentre sono interessate gli enti non residenti con stabile organizzazione

 

La presunzione di “non operatività” delle società si ha:

-         dopo la realizzazione di perdite fiscali per tre periodi d’imposta consecutivi;

-         per due periodi di imposta in perdita e uno in utile, ma al di sotto di quello minimo determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 30 della legge 724/1994 ferme restando le cause di non applicazione di cui al predetto articolo 30 della legge 724 del 1994.

 

Supposta una società che realizza perdite fiscali nel triennio 2008/2010 (nei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010), nel 2011 entrerà nella sfera delle società “non operative” e per la quale si applicherà la disciplina, di cui all'art. 30, della legge 724/1994, e rimanendo “di comodo” per tutto il 2011.

 

Poiché la Vs. società ha realizzato nel triennio precedente (2008-2009-2010) delle perdite, se nel 2011 la società realizza un utile al di sopra di quello minimo, nel 2012 si troverà

a) con due esercizi consecutivi in perdita (2009 e 2010);

b) con un periodo d’imposta in utile (2011).

Sembra potersi ritenere che dal 2012 la società possa rientrare tra le società operative e non di comodo.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più cordiali saluti.

 

Studio Ansaldi srl

 

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